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04/08/2025 16:05
Una sentenza che farà discutere: il Tribunale civile di Milano ha stabilito che il Comune non è tenuto a risarcire i cittadini che cadono su strade o marciapiedi dissestati, a meno che il pericolo non fosse manifesto e non potesse essere evitato anche con attenzione minima. Il caso riguarda una caduta da monopattino lungo un vialetto del parco Biblioteca degli Alberi «BAM»: la vittima non si è fatta male per una buca impercettibile, ma per aver urtato una canalina passacavi di colore contrastante, ben visibile alla luce del giorno. Il giudice, Damiano Spera, ha affermato che si tratta di un rischio facilmente evitabile, per cui la responsabilità è esclusivamente del cittadino
Secondo la normativa – in particolare l’articolo 2051 del codice civile – la responsabilità del custode (cioè del Comune) può essere esclusa se è dimostrato che il danno deriva da un comportamento colposo del danneggiato. Qui la canalina era visibile, l’ambiente illuminato, e quindi l’evento non è addebitabile all’ente pubblico.
La sentenza ribadisce anche un principio costituzionale: ogni cittadino ha un obbligo generale di prudenza e diligenza in base al principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), che implica una soglia minima di attenzione proporzionata al contesto concreto.
Questo non annulla la responsabilità del Comune in altre circostanze: la giurisprudenza minore, come in svariati casi di cadute su marciapiedi severamente dissestati o buche non segnalate, ha riconosciuto il risarcimento quando il nesso causale tra dissesto e danno è stato dimostrato senza colpa dell’utente.
Inoltre, è evidente che il sistema di risarcimenti milanese è molto restrittivo: nel 2023, su oltre 2.000 richieste di risarcimento per danni causati da buche o strade malmesse, solo 2 su 100 sono state accolte. Con questa sentenza il Tribunale chiarisce che il Comune risponde solo in situazioni di grave e imprevedibile pericolo, mentre cade sulle spalle dei cittadini l’onere di guardare attentamente dove mettono piedi o ruote.