Nuovo ponte sul Ticino: il Tar respinge il ricorso di Vicos

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  • Pubblicato: Lunedì, 09 Marzo 2026 11:51
  • 09 Mar

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dalla società Vicos (Vigevano Costruzioni) in merito all’appalto per la realizzazione delle strade di collegamento al nuovo ponte sul Ticino.

La società, il cui amministratore era Alberto Righini, si era classificata al secondo posto nella gara e aveva contestato l’aggiudicazione dei lavori al Raggruppamento temporaneo di imprese composto da Civelli Costruzioni Srl (capogruppo), Giudici Spa e Nuove Iniziative Spa. I giudici hanno inoltre condannato Vicos al pagamento delle spese legali a favore sia della Provincia sia di una delle aziende aggiudicatarie.

L’appalto era stato assegnato nel mese di marzo, ma la stipula del contratto è avvenuta solo a fine luglio a causa del contenzioso amministrativo avviato dalla seconda classificata.

Tra i punti centrali del ricorso vi era la certificazione Iso 39001, relativa ai sistemi di gestione per la sicurezza stradale. Secondo i legali di Vicos, la certificazione della Civelli Costruzioni risultava scaduta il 4 ottobre 2024 e, di conseguenza, i due punti attribuiti in sede di valutazione sarebbero stati assegnati erroneamente. Il Tar ha tuttavia rilevato che la procedura di rinnovo della certificazione era stata avviata prima della scadenza formale del documento e che l’ente certificatore aveva attestato il mantenimento dei requisiti anche nel periodo successivo, garantendo quindi la continuità della certificazione.

La sentenza affronta anche un’altra contestazione sollevata dalla Vicos, relativa alla presunta genericità del contratto. I giudici hanno escluso questa interpretazione, ritenendo il contenuto dell’accordo adeguatamente definito.

Infine, il ricorso metteva in discussione anche la valutazione dell’offerta tecnica della Civelli per quanto riguarda l’impiego di materiali riciclati e la durabilità della sovrastruttura. In questo caso il Tar ha ricordato che la valutazione delle offerte e l’assegnazione dei punteggi rientrano nell’ampio margine di discrezionalità riconosciuto alla commissione giudicatrice.